Articolo 10 - Funzionamento dell’Assemblea dei Soci Fondatori
L’Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce due volte l’anno, entro il 31 Dicembre ed entro il 30 Aprile, rispettivamente per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, predisposti dal Consiglio d’Amministrazione ed accompagnati dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce, inoltre, ogni qual volta deve assumere delle delibere di propria competenza, qualora siano in gioco interessi vitali per l’Ente e nei casi d’impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qual volta lo riterrà necessario il Presidente o sia richiesto per iscritto da almeno un terzo dei Soci Fondatori.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta, oppure, in caso d’urgenza, a mezzo telegramma o fax, spediti almeno due giorni prima.
Al fine di verificare la validità della convocazione, farà fede il timbro postale. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno dei Soci Fondatori e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri e le deliberazioni siano adottate a maggioranza dei membri presenti.
Le modifiche statutarie o l’espulsione, per gravi motivi, di uno dei Soci Fondatori, debbono essere approvate da un numero di membri non inferiore ai due terzi dei Soci Fondatori in essere.
Per deliberare l’estinzione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci Fondatori.
In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vicepresidente.
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