Articolo 7 - Assemblea dei Soci Fondatori
L’assemblea dei Soci Fondatori è formata dai 10 Soci che hanno costituito l’Associazione e che sono in piena sintonia con lo spirito e gli scopi istituzionali espressi nell’articolo 2 e 3. Tale numero rimarrà invariato fino a quando, su proposta di uno o più soci, non sarà ammesso e riconosciuto un nuovo associato come Socio Fondatore.
Il Presidente può di sua iniziativa, sentito in parere dell’Assemblea dei Soci Fondatori, dare la qualifica di Socio Fondatore a chi riterrà opportuno e in piena sintonia con le idee e i fini che l’Associazione si propone, e quindi idoneo a promuovere l’Associazione stessa, fino ad un massimo di 5 nuovi Soci.
I Soci Fondatori non potranno mai superare il numero di 20. Per l’ammissione dei nuovi Soci Fondatori il parere del Presidente è vincolante. Ciascun Socio Fondatore ha diritto a un voto.
All’Assemblea si può intervenire in proprio o per delega rilasciata solo ad altro Socio Fondatore. Nessun Socio Fondatore potrà rappresentare più di due voti.
I Soci Fondatori rimangono in carica a vita, fatto salvo il caso di dimissioni o di riconosciuta e palese indegnità religiosa, morale o civile. Si è indegni ad appartenere ai Soci Fondatori nel caso di censura canonica o di condanna penale o civile grave.
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